L’etichetta dell’olio evo: uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si parla di olio extra vergine d’oliva è saper leggere l’etichetta. Quante volte ti è capitato di voler leggere in modo attento l’etichetta di un prodotto acquistato, ma di aver avuto qualche problema nel capire quali fossero le informazioni più importanti e fondamentali?
L’etichettatura dell’olio extra vergine d’oliva è regolata da vari Regolamenti Europei che favoriscono il consumatore in modo che possa leggere e comprendere al meglio il significato di ogni informazione riportata, ma quali sono le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate sull’etichetta dell’olio di oliva? Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Le informazioni obbligatorie
- La denominazione di vendita deve riportare il nome del prodotto in questione, nel nostro caso consiste nella dicitura “Olio extra vergine di oliva”;
- La designazione dell’origine del prodotto indica l’origine e la molitura delle olive. L’origine dell’olio è determinata da due componenti e cioè dallo Stato in cui le olive sono state raccolte e dallo Stato in cui è situato il frantoio che le ha molite. Se cercate un olio 100% italiano prodotto con olive italiane la frase indicata in etichetta deve essere: “Olio extra vergine di oliva ottenuto in Italia da olive raccolte in Italia”;
- Le informazioni sulla categoria di olio che devono essere utilizzate per l’olio extra vergine di oliva sono “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
- La quantità netta è la quantità di prodotto, può essere espressa in litri (simbolo L o l), in centilitri (simbolo cl) e in millilitri (simbolo ml). Deve essere indicata con un valore numerico e seguita dall’unità di misura prescelta;
- Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Il termine minimo di conservazione è indicato come segue: “da consumarsi preferibilmente entro il” oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine”;
- Le condizioni particolari di conservazione: l’etichetta dell’olio EVO deve riportare obbligatoriamente le informazioni sulla corretta conservazione del prodotto e cioè una dicitura che l’olio deve essere tenuto al riparo dalla luce e dal calore. Ad esempio possiamo trovare la frase “Da conservare al riparo della luce e dal calore”;
- Nome, ragione sociale e indirizzo: in etichetta ci deve essere il nome o la ragione sociale del responsabile commerciale dell’olio, deve essere un’indicazione completa di indirizzo. La ditta può utilizzare un proprio “marchio depositato o registrato” in sostituzione del proprio nome/ragione sociale purché, come indirizzo, venga sempre riportato quello della ditta stessa, ossia del titolare del marchio;
- Il lotto è un insieme di unità di vendita, indicato con la lettera “L”, confezionate in circostanze praticamente identiche. È determinato dal produttore o dal confezionatore dell’olio o dal primo venditore stabilito nell’Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità. Deve figurare in etichetta in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile;
- La dichiarazione nutrizionale o etichettatura nutrizionale è un’informazione obbligatoria presente in etichetta che indica il valore energetico, la quantità di grassi e acidi grassi saturi, la quantità di carboidrati e zuccheri, la quantità di proteine e di sale. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base dell’analisi dell’olio e del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml di olio evo;
- La campagna di raccolta è disciplinata sia a livello europeo sia a livello nazionale. La normativa italiana prevede che la campagna di raccolta deve essere obbligatoriamente indicata in etichetta esclusivamente se il 100% dell’olio contenuto nella confezione proviene da tale raccolta. La campagna di raccolta non può mai essere indicata se l’olio confezionato proviene da una miscelazione di oli di due o più campagne. A livello europeo invece viene data facoltà agli Stati membri di rendere obbligatoria o meno tale indicazione (sempre se prodotti da olive della stessa campagna, altrimenti è vietato);
- La sede dello stabilimento di confezionamento: l’olio destinato al consumatore finale o alle collettività deve riportare in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento (località e l’indirizzo dello stabilimento). Tale indicazione si può omettere nel caso in cui la sede dello stabilimento coincide con quella del responsabile commerciale indicato in etichetta e se l’eventuale marchio in etichetta contiene già l’indicazione della sede dello stabilimento;
- Etichettatura ambientale, dal 1° gennaio 2023 è diventato obbligatorio riportare in etichetta le informazioni che facilitano la corretta raccolta differenziata degli imballaggi per migliorare il riciclo. L’imballaggio deve riportare quello che genericamente si chiama “etichettatura ambientale”, questa consente ai consumatori di identificare la composizione delle singole parti dell’imballaggio e il loro corretto smaltimento al fine di permetterne il riciclo e ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti stessi.

L’etichetta dell’olio evo e le informazioni facoltative
A tutela dell’olio extra vergine di oliva ci sono delle informazioni facoltative regolamentate che si possono aggiungere in etichetta.
- Il termine “prima spremitura a freddo“, riservato agli olio di oliva extravergini, indica un olio evo ottenuto ad una temperatura a -27 °C con un sistema tradizionale di estrazione con presse idrauliche.
- Con “estratto a freddo“ si indica un olio evo ottenuto a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive.
- Indicazione dell’acidità: l’acidità dell’olio extravergine di oliva è il principale indicatore di qualità dell’olio dal punto di vista chimico. L’acidità dell’olio extravergine di oliva misura la quantità di acidi grassi liberi negli oli. Secondo la normativa vigente l’acidità per l’olio extravergine non deve superare lo 0,8% di acido oleico su 100 gr di prodotto. Tale indicazione può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione dell’indice dei perossidi, del tenore delle cere e dell’assorbimento ultravioletto.
- Le caratteristiche organolettiche: fruttato, amaro, piccante, equilibrato, dolce… È possibile riportare in etichetta dell’ olio extra vergine di oliva le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’olfatto.
- Il marchio CEE è una sorta di “dichiarazione” da parte del produttore che, per il controllo del contenuto nominale, segue la legge 25 ottobre 1978, n. 690. Significa che la quantità del prodotto è stata controllata dal produttore con sistemi automatici validi per ogni paese europeo. È dunque una certificazione ulteriore sulla quantità contenuta, riconosciuta in tutta la CE (Comunità Europea).
- Indicazione della cultivar, in etichetta si può indicare la varietà di olive utilizzate per produrre l’olio extra vergine di oliva, può trattarsi di un monovarietale o multivarietale, ottenuto cioè da una sola o più varietà di olive. Qualora si tratti di un olio multivarietale, le varietà si dovranno riportare in etichetta ordine ponderale decrescente cioè da quella maggiormente presente a quella meno presente.
L’etichetta dell’olio evo è lo strumento che permette al consumatore di capire di che prodotto si tratta. Un testo che, proprio come un documento ufficiale, deve riportare alcune caratteristiche imprescindibili e obbligatorie per legge.
Non facciamoci trovare impreparati nella scelta di un prodotto di alta qualità.
Mai Senza Olio